La responsabilità di sindaci e revisori tra codice civile e codice della crisi
L’analisi della normativa permette di distinguere ruoli e responsabilità tra organo di controllo e soggetto incaricato alla revisione legale dei conti. Ai sensi dell’art. 2403 c.c., infatti, il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il revisore legale o la società di revisione, invece, in conformità con l’art. 14 del D.Lgs. 39/2010, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustra i risultati della revisione legale e verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La differenza nei ruoli ricoperti, nelle responsabilità da assumersi (e forse, nella tutela della propria categoria) trova ulteriore spazio all’interno del Codice della Crisi di Impresa, relativamente agli obblighi di segnalazione in carico all’organo di controllo.
– Pubblicato su LABIRINTO in data 09/2022 –