Nel codice della crisi un sottoinsieme di elementi per un adeguato assetto contabile
L’entrata in vigore del Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, modificato dal DLgs. 83/2022, a partire dal 15 luglio 2022, ha visto buona parte dei primi commenti concentrarsi nell’analisi dell’art. 3, titolato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”, ove sono elencati quegli elementi, che, se presenti, dovrebbero portare gli amministratori a valutare l’assunzione senza indugio delle iniziative necessarie a far fronte a un presumibile stato di crisi.
Il comma 2 dell’art. 2086 del c.c. impone di adottare adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, “anche” in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, ciò presuppone un sistema contabile in grado di fornire le informazioni necessarie.
Solo le “Norme di comportamento per il Collegio sindacale delle società non quotate”, emanate dal CNDCEC e aggiornate al gennaio 2021, forniscono all’organo di controllo, ex art. 2403 c.c., e indirettamente agli organi amministrativi, gli elementi idonei per identificare l’adeguatezza degli assetti per le situazioni “in bonis” e per quelle di crisi (sul tema, si veda il Trib. Cagliari 19 gennaio 2022).
– Pubblicato su EUTEKNE in data 30/07/2022 –