Non applicabili al TFM le norme in materia di TFR
Ai fini della deduzione delle quote di accantonamento al TFM non valgono i limiti codicistici previsti per il TFR dall’art. 2120 c.c.
Il trattamento ai fini IVA del distacco/prestito del personale è tornato alla ribalta a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19), la quale ha ritenuto che, quand’anche il distaccatario rimborsi al distaccante il puro costo, l’operazione, in ossequio al dettato della sesta direttiva Cee, deve essere comunque considerata prestazione di servizio imponibile, poiché la stessa è definibile “a titolo oneroso tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui cioè si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.
In tema di TFM, il combinato disposto degli artt. 105, commi 2 e 4 e 17, comma 1 lett. c) del TUIR
stabilisce che gli accantonamenti siano deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in
conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro degli
amministratori societari. La sola condizione che viene posta è che il diritto all’indennità risulti da un
atto avente data certa e anteriore all’inizio del rapporto collaborativo. Capita però, sempre più
frequentemente, che l’Agenzia delle Entrate contesti ai contribuenti l’indeducibilità pressoché totale
della quota TFM accantonata, perché ritenuta eccedente l’importo stabilito dal legislatore in
materia di TFR all’art. 2120 c.c. (“il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio
una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso
divisa per 13,5”), secondo un’interpretazione, a suo dire logico-sistematica, tale per cui le norme in
materia di TFR sarebbero applicabili, sic et simpliciter, anche al TFM.
– Pubblicato su EUTEKNE in data 02/11/2020 –