Applicabilità della disciplina IVA dei prestiti di personale con dubbi

Applicabilità della disciplina IVA dei prestiti di personale con dubbi

Solo con la riformulazione dell’art. 8, comma 35 della L. 67/88 la sentenza verrebbe a produrre pieni effetti nell’ordinamento interno

Il trattamento ai fini IVA del distacco/prestito del personale è tornato alla ribalta a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19), la quale ha ritenuto che, quand’anche il distaccatario rimborsi al distaccante il puro costo, l’operazione, in ossequio al dettato della sesta direttiva Cee, deve essere comunque considerata prestazione di servizio imponibile, poiché la stessa è definibile “a titolo oneroso tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui cioè si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.

La fattispecie a livello nazionale è oggi disciplinata giuridicamente dall’art. 30 del DLgs. 276/2003, mentre a livello fiscale, dopo oscillanti interpretazioni, è intervenuto definitivamente l’art. 8, comma 35 della L. 67/88, stabilendo che “non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

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–  Pubblicato su EUTEKNE in data 03/06/2020  –

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Applicabilità della disciplina IVA dei prestiti di personale con dubbi

Applicabilità della disciplina IVA dei prestiti di personale con dubbi

Solo con la riformulazione dell’art. 8, comma 35 della L. 67/88 la sentenza verrebbe a produrre pieni effetti nell’ordinamento interno

La necessità che l’imprenditore sia in grado di offrire pronta risposta alle implicazioni legate al COVID-19 si desume dalla stessa norma di cui all’art. 3 del Codice della crisi (CCII), il quale invita:

Il trattamento ai fini IVA del distacco/prestito del personale è tornato alla ribalta a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19), la quale ha ritenuto che, quand’anche il distaccatario rimborsi al distaccante il puro costo, l’operazione, in ossequio al dettato della sesta direttiva Cee, deve essere comunque considerata prestazione di servizio imponibile, poiché la stessa è definibile “a titolo oneroso tutte le volte in cui, nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione giuridica basata sullo scambio di prestazioni reciproche, in cui cioè si ravvisi un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”.

La fattispecie a livello nazionale è oggi disciplinata giuridicamente dall’art. 30 del DLgs. 276/2003, mentre a livello fiscale, dopo oscillanti interpretazioni, è intervenuto definitivamente l’art. 8, comma 35 della L. 67/88, stabilendo che “non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

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–  Pubblicato su EUTEKNE in data 03/06/2020  –

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